Monarchici in lotta, Savoia contro Aosta per un trono che non esiste dal 1946
La disputa dinastica tra Emanuele Filiberto e Aimone di Savoia-Aosta prosegue a colpi di Legge Salica abolita, sentenze sul cognome e riconciliazioni di circostanza in San Pietro
combo (foto Ansa) Con Andrea Molle, docente di Scienza Politica alla Chapman University (USA), approfondiamo la vicenda
L’origine del dissidio. Professore, perché il matrimonio di Vittorio Emanuele con Marina Ricolfi Doria nel 1970, celebrato senza il regio assenso di Umberto II, viene ancora oggi indicato come la radice della frattura dinastica?
La rottura non nasce improvvisamente nel 1970, ma trova in quell’episodio il suo punto di cristallizzazione. In termini di successione dinastica il punto non è personale ma istituzionale: nella tradizione sabauda il matrimonio dell’erede incide sulla trasmissione della Corona e richiede il consenso del Capo della Casa. Il cosiddetto “regio assenso” non è una formalità, ma uno strumento di controllo e di garanzia. L’assenza di tale consenso, unita agli atti successivi — in particolare l’autoproclamazione del 1969 e il conferimento di titoli — introduce un elemento di discontinuità rispetto alla prassi consolidata della Casa. Non esiste, su questo punto, un automatismo giuridico universalmente accettato: non è scontato che tali atti producano automaticamente una decadenza. Ma è altrettanto vero che essi aprono una frattura nella continuità delle regole interne, che in un ordinamento monarchico vigente avrebbe richiesto una valutazione formale. Qui si colloca il passaggio decisivo. Fino al 1946 una questione di questo tipo avrebbe trovato una sede di decisione: il Sovrano, gli organi della Corona, la prassi istituzionale. Dopo la nascita della Repubblica, quell’ordinamento cessa di esistere. Una violazione — reale o presunta — non può più essere “sanzionata” in senso proprio: non esiste un’autorità riconosciuta che possa stabilire in modo definitivo se vi sia stata una rottura tale da incidere sulla successione. La questione si sposta dal piano della decisione a quello dell’interpretazione. Ed è in questo spazio che nasce e si consolida il dissidio. Le stesse fonti vengono lette in modo diverso: per alcuni la continuità della linea principale resta prevalente; per altri la discontinuità apre la strada a una rilettura della successione. In assenza di un arbitro, le interpretazioni non si risolvono ma si stabilizzano, dando luogo a una vera e propria dualità dinastica. Il dissidio, insomma, è l’effetto di lungo periodo della combinazione tra una frattura originaria e la scomparsa dell’ordinamento che avrebbe potuto ricomporla.
La Legge Salica
Nel 2020 Vittorio Emanuele, con l’adesione di Emanuele Filiberto, ha annunciato l’abolizione della Legge Salica a favore della nipote Vittoria: si tratta di una naturale modernizzazione o di una forzatura priva di un ordinamento che possa validarla?
L’abolizione annunciata nel 2020 si colloca esattamente dentro questo vuoto normativo. Sul piano storico è una scelta coerente con l’evoluzione delle monarchie europee regnanti, molte delle quali hanno progressivamente superato la preferenza maschile. Da questo punto di vista l’iniziativa si inserisce in una tendenza consolidata e difficilmente contestabile sotto il profilo culturale e politico. Ma sul piano dinastico il problema è più profondo: chi ha il potere di modificare le regole della successione in assenza di una monarchia vigente? Nella tradizione sabauda la successione non era materia puramente “interna” alla famiglia, ma inserita in un ordinamento costituzionale. Lo Statuto Albertino presupponeva un sistema in cui le istituzioni dello Stato garantivano la continuità della trasmissione della Corona. Venuto meno questo quadro dopo il 1946, non esiste più un’autorità che possa validare o contestare una modifica delle regole dinastiche. In questo spazio emergono due approcci. Il primo considera la Casa come un soggetto autonomo, in grado di evolvere le proprie regole: l’abolizione è una scelta interna, legittimata dalla continuità della linea e dalla volontà del suo capo. Il secondo, tradizionalista, ritiene che le norme di successione non siano modificabili unilateralmente, perché parte integrante dell’assetto originario della Casa: intervenire senza un quadro istituzionale equivale a una forzatura. Nessuna delle due posizioni può imporsi in modo definitivo: manca l’ordinamento che trasformerebbe una delle due interpretazioni in una decisione vincolante. L’abolizione della Legge Salica assume dunque soprattutto un significato simbolico. Segnala una volontà di modernizzazione, ma non chiude la questione della successione: anzi, in un certo senso la riapre, introducendo un ulteriore elemento di divergenza.
La sfida degli Aosta
Aimone di Savoia-Aosta, dopo la morte del padre Amedeo nel 2021, rivendica la guida del Casato anche sulla base della sentenza di Firenze del 2018 sul cognome: quali sono gli argomenti giuridici e storici più solidi a sostegno della sua pretesa?
La posizione del ramo Aosta, inaugurata dal Duca Amedeo e oggi incarnata da Aimone, si fonda su un impianto articolato che non si limita a una rivendicazione genealogica, ma prova a costruire una vera e propria teoria della continuità dinastica. Da un lato vi è il richiamo alla continuità delle norme dinastiche: le regole della Casa Savoia non vengono considerate semplici residui storici, ma criteri ancora utilizzabili per interpretare la successione. La legittimità non si riduce alla primogenitura in senso stretto, ma include il rispetto delle condizioni sostanziali che regolavano la vita della dinastia: il consenso ai matrimoni, la conformità agli ordinamenti interni, la continuità della funzione rappresentativa. Dall’altro lato, la linea principale viene letta come segnata da elementi di discontinuità: il matrimonio di Vittorio Emanuele, gli atti unilaterali successivi e, più in generale, una gestione autonoma delle regole dinastiche sono interpretati come rotture rispetto alla tradizione. Il ricorso alla linea collaterale viene così presentato non come deviazione, ma come possibile forma di ripristino della continuità. A questi elementi si aggiunge il riconoscimento sociale e simbolico — il consenso in alcuni ambienti monarchici e atti come la sentenza della Corte d’Appello di Firenze sul cognome “di Savoia” — che rafforza la percezione di una legittimità alternativa. Resta però un limite metodologico: una volta accettato il principio della ricostruzione giuridica, il risultato non è mai univoco. Lo stesso percorso argomentativo può condurre a esiti opposti. Questo conferma che la disputa non è più, in senso stretto, giuridica, ma interpretativa: diverse narrazioni della legittimità competono tra loro. In questo senso, la sfida degli Aosta non consiste solo in una rivendicazione, ma nel tentativo di ridefinire i criteri stessi attraverso cui la legittimità viene valutata.
Il ruolo della Repubblica
L’Italia è Repubblica dal 1946 e la Costituzione non riconosce i titoli nobiliari: che valore ha oggi, sul piano giuridico e simbolico, una disputa dinastica in un ordinamento che ne nega in radice la rilevanza?
Dal punto di vista dell’ordinamento italiano vigente, la questione è formalmente chiusa — o, più precisamente, non si pone nemmeno. La Repubblica, nata dal referendum del 2 giugno 1946 e consolidata nella Costituzione del 1948, non riconosce titoli nobiliari né attribuisce alcun effetto giuridico alle pretese dinastiche. Non esiste una sede istituzionale che possa dirimere tali pretese: anche riconoscimenti indiretti come quelli legati all’Istituto per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon hanno oggi un valore storico o simbolico, ma non incidono sul diritto positivo. Fermarsi a questo livello sarebbe però riduttivo. Il fatto che una questione non produca effetti giuridici non implica che sia irrilevante: la disputa dinastica tocca temi più ampi, come la continuità dello Stato, la costruzione della legittimità, il rapporto tra istituzioni e rappresentanza. In particolare, mette in luce la tensione tra legittimità formale e legittimità sostanziale. La Repubblica dispone di una piena legittimità costituzionale, ma il fatto che continui a riemergere un discorso sulla monarchia indica che esistono categorie — la durata, la continuità, la capacità di rappresentare un’unità oltre il ciclo politico — che la razionalità puramente procedurale non esaurisce. Il dibattito riemerge ciclicamente non perché abbia un impatto immediato sull’assetto istituzionale — che non ha — ma perché intercetta una domanda più profonda di senso e di stabilità. È proprio questa distinzione, tra irrilevanza giuridica e rilevanza simbolica, che spiega perché una questione apparentemente “chiusa” continui, in realtà, a riaprirsi.
Patrimonio e Ordini cavallereschi
La contesa investe anche il Gran Magistero degli Ordini dinastici — Annunziata, Santi Maurizio e Lazzaro, Corona d’Italia: quali conseguenze pratiche produce il fatto che due pretendenti conferiscano parallelamente le stesse onorificenze?
La duplicazione del Gran Magistero è una delle conseguenze più concrete della divisione interna alla Casa. Gli ordini dinastici sabaudi — l’Ordine Supremo della Santissima Annunziata, l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro — nascono storicamente come strumenti di rappresentanza della sovranità, con una funzione non solo onorifica ma anche politica e sociale. Venuto meno il contesto monarchico, hanno mantenuto una dimensione prevalentemente storica, culturale e filantropica. La divisione introduce un elemento di duplicazione: due soggetti che rivendicano il medesimo titolo di Gran Maestro e conferiscono parallelamente le stesse onorificenze — con la precisazione che il ramo Aosta ha mantenuto una prassi estremamente contenuta, con conferimenti limitati e prevalentemente interni. Sul piano reputazionale, questo produce inevitabilmente un indebolimento: il valore di un’onorificenza, in assenza di riconoscimento statale, dipende dalla chiarezza della sua fonte. Quando questa fonte è contestata, la credibilità complessiva ne risente. Sul piano giuridico l’impatto resta limitato, perché l’ordinamento italiano non riconosce tali ordini come fonti di status. Sul piano economico e associativo le conseguenze sono più concrete: gli ordini organizzano attività benefiche, raccolgono fondi, costruiscono reti relazionali. La frammentazione genera sovrapposizioni, concorrenza e, talvolta, dispersione di risorse, in un contesto in cui gli stessi ordini conferiti dalla linea ginevrina sono finiti sotto l’attenzione della cronaca per presunte criticità organizzative. Un elemento chiarificatore è la posizione espressa nel 2012 dalla Santa Sede, che riconosce esclusivamente gli ordini pontifici, il Sovrano Militare Ordine di Malta e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro. L’intervento sposta il baricentro dal riconoscimento formale alla legittimità percepita: il valore degli ordini dipende sempre più dalla credibilità di chi li conferisce. La questione degli ordini cavallereschi è, in definitiva, una cartina di tornasole della disputa: dove manca un’autorità che unifichi, emerge inevitabilmente la pluralità.
Il futuro del Casato
Emanuele Filiberto punta sulla visibilità mediatica, Aimone su un profilo istituzionale e discreto: nell’Italia del XXI secolo, quale delle due strategie ha più probabilità di preservare l’eredità storica dei Savoia?
Le strategie dei due rami sono oggi chiaramente differenziate. Emanuele Filiberto privilegia una forte esposizione mediatica — televisione, eventi pubblici, iniziative ad alta visibilità — per mantenere una presenza nello spazio pubblico contemporaneo, dove la legittimità passa anche attraverso la notorietà. Aimone, al contrario, adotta un profilo istituzionale e discreto: meno esposizione, maggiore attenzione alla coerenza formale, al linguaggio istituzionale, a una certa idea di continuità con la tradizione. Punta non alla visibilità immediata ma alla credibilità nel lungo periodo. Entrambe le strategie hanno una loro razionalità ma mostrano limiti evidenti. La visibilità, da sola, non si traduce automaticamente in legittimità dinastica: può rafforzare la notorietà, ma non risolve le questioni di fondo. Allo stesso modo, la coerenza istituzionale, se resta confinata in circuiti ristretti, rischia di non produrre rilevanza nello spazio pubblico più ampio. Il “disgelo” del 2025 — con la presenza congiunta dei due cugini in un contesto pubblico — e la proposta di “congelamento” avanzata da Aimone vanno letti come segnali di una certa consapevolezza: entrambe le parti sembrano riconoscere che la conflittualità permanente produce un costo in termini di credibilità. Questi segnali non incidono però sul nodo strutturale. Il problema non è soltanto la contrapposizione tra due strategie, ma il fatto che la disputa dinastica continui ad assorbire quasi interamente lo spazio del monarchismo. Oggi il monarchismo italiano discute prevalentemente di sé stesso, molto meno di ciò che potrebbe rappresentare nel presente. Senza uno spostamento di baricentro — dalla disputa dinastica alla proposta — entrambe le strategie rischiano di rimanere efficaci solo in un campo limitato, senza incidere sul contesto più ampio in cui il monarchismo dovrebbe trovare una nuova forma di rilevanza.
Il ruolo delle due Consulte
Accanto ai due pretendenti esistono oggi anche due Consulte dei Senatori del Regno con orientamenti divergenti: che peso ha questa duplicazione nella comprensione complessiva della disputa dinastica?
La Consulta dei Senatori del Regno nasce come organismo di continuità simbolica dopo la fine della Monarchia: riunisce ex membri del Senato del Regno d’Italia e, nel tempo, i loro cooptati, per preservare una memoria istituzionale e rappresentare una forma di continuità della tradizione monarchica al di fuori dell’ordinamento repubblicano. Non è un organo riconosciuto dallo Stato italiano né dotato di poteri giuridici. Storicamente la prima Consulta si costituisce tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta. Nel tempo anche questo organismo ha conosciuto una frattura interna, che ha portato alla formazione di due Consulte distinte. Da un lato una Consulta — spesso definita “ginevrina” — consolidatasi negli anni Duemila, con una posizione più attiva a sostegno della linea di Emanuele Filiberto e una produzione di documenti articolati che tentano di ricostruire giuridicamente la legittimità dinastica. Dall’altro una Consulta che si richiama a una linea più tradizionale e prudente, che tende a evitare conclusioni definitive sul piano dinastico, consapevole dei limiti del metodo giuridico in assenza di un ordinamento monarchico vigente. La frammentazione non riguarda dunque solo i “pretendenti”, ma anche quegli organi che dovrebbero rappresentare una continuità istituzionale. Non c’è solo disaccordo sulle conclusioni, ma anche sul metodo: una parte tenta di ricostruire una decisione attraverso il diritto, un’altra riconosce che quel diritto non dispone più delle condizioni per produrre una decisione vincolante. Più si insiste sulla natura giuridica della soluzione, più si rende evidente che manca l’elemento essenziale perché essa sia tale — un ordinamento vigente e un’autorità riconosciuta. Il diritto, in questo contesto, non è più strumento di decisione, ma di argomentazione.
Monarchici in Italia: il dato politico
I sondaggi indicano un consenso alla monarchia tra il 10% e il 15%, con punte del 18–20% tra i giovani: come si spiega che una base non trascurabile non riesca a tradursi in un progetto politico organizzato?
I sondaggi degli ultimi anni indicano una quota di favorevoli alla monarchia compresa tra il 10% e il 15%, con punte del 18–20% nelle rilevazioni più “aperte”, quando la monarchia viene presentata come alternativa generica a una crisi della rappresentanza. Tra i giovani — in particolare sotto i 30–35 anni — si osserva una maggiore volatilità: non tanto un’adesione convinta, ma una disponibilità più alta a considerare la monarchia come opzione teorica, soprattutto in contesti di sfiducia verso i partiti. Tra le coorti più anziane il dato è più stabile e polarizzato: una minoranza monarchica identitaria, una maggioranza nettamente repubblicana. Sul piano territoriale il sostegno alla monarchia è storicamente più elevato nel Mezzogiorno, dove il referendum del 1946 aveva mostrato una maggiore propensione monarchica, mentre nel Centro-Nord il consenso è generalmente più basso. Un riferimento importante è l’Unione Monarchica Italiana, costituita nel 1951 per impulso di Umberto II, che da anni monitora l’andamento del sentimento monarchico nel Paese, confermando una presenza minoritaria ma persistente. Il dato va letto con attenzione. La monarchia non è oggi un’opzione politica maggioritaria, ma esiste uno spazio non trascurabile di interesse, soprattutto se si considera che il tema è sostanzialmente assente dal dibattito politico e mediatico: si tratta di una minoranza “silenziosa”. Ed è qui il paradosso: una minoranza non irrilevante continua a esistere, ma il monarchismo come progetto politico resta debole — non per mancanza di base sociale, ma perché quella base non viene organizzata né mobilitata su un terreno più ampio. La disputa dinastica assorbe energie e legittimazione interna senza tradursi in proposta esterna. È probabilmente questo il limite principale del monarchismo italiano contemporaneo: non l’assenza di consenso, ma l’incapacità di trasformarlo in qualcosa di politicamente rilevante.
Professore, alla luce di quanto detto: possiamo ancora parlare di una legittimità “data” dalla tradizione, o dobbiamo pensare piuttosto a una legittimità che oggi deve essere continuamente “costruita” e “riconosciuta”?
Nel complesso, la vicenda mostra un elemento di fondo: non siamo più di fronte a un ordinamento che trasmette automaticamente la legittimità — come avveniva nella monarchia storica — ma a uno spazio in cui la legittimità deve essere continuamente costruita, argomentata e, in un certo senso, negoziata. Il diritto non scompare, ma cambia funzione: non è più un meccanismo che produce decisioni vincolanti, bensì uno strumento che consente di costruire narrazioni coerenti. Può rafforzare una posizione, ma non chiudere la questione. Ciò che conta, nel medio-lungo periodo, non è soltanto la capacità di rivendicare una legittimità, ma quella di rappresentarla in modo credibile: credibile rispetto alla tradizione, alla coerenza dei comportamenti, alla percezione esterna. È un passaggio sottile ma decisivo: dalla legittimità “data” alla legittimità “riconosciuta”. E il riconoscimento, a differenza della norma, non può essere imposto; si costruisce nel tempo. È su questo terreno — più storico e politico che strettamente giuridico — che si giocherà, nel tempo, la percezione di quale linea sia in grado di incarnare quella tradizione. Non tanto perché una delle due possa dimostrare definitivamente di avere ragione, ma perché una potrà risultare, progressivamente, più convincente nel rappresentare, nel presente, una continuità che non può più essere data per acquisita, ma deve essere riconosciuta.
Fonte: www.rainews.it
