Scioglimento dei Comuni, come funziona e quando viene disposto

Su proposta del ministro dell’Interno, il presidente della Repubblica può adottare un decreto di scioglimento di un Consiglio comunale o provinciale in esito a una procedura avviata dal prefetto competente per territorio. A disciplinare i casi in cui può avvenire questa circostanza, a cui segue la nomina di un  commissario che ha il compito di amministrare l’ente fino all’elezione del nuovo Consiglio, è l’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Tra gli ultimi Comuni sciolti quello di Caivano.

Scioglimento dei Comuni: come funziona e quando avviene

In base alla suddetta normativa, un Comune può essere sciolto:

  • quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
  • quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco (in tal caso subentra, fino alle nuove elezioni, il vicesindaco), dimissioni del sindaco, cessazione dalla carica per dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati (non computando a tal fine il sindaco), riduzione del Consiglio, per impossibilità di surroga, alla metà dei suoi componenti;
  • quando non sia approvato nei termini il bilancio;
  • quando l’ente, con più di 1.000 abitanti, sia sprovvisto dei relativi strumenti urbanistici generali e questi non siano adottati entro 18 mesi dalla data di elezione degli organi (in questo caso, il decreto di scioglimento è adottato su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti);
  • quando emergono elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi (in tal caso, l’ipotesi di scioglimento è prevista dagli articoli 143-146 del D.Lgs. 267/2000).

In quest’ultimo caso lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La gestione è assicurata non da un commissario monocratico ma da una commissione straordinaria composta da tre membri scelti fra funzionari pubblici e magistrati, in servizio o in quiescenza (di solito due provengono dalla carriera prefettizia e uno è dirigente amministrativo dell’Amministrazione civile dell’Interno).

Powered by WordPress and MasterTemplate