Procreazione assistita, il consenso dell’uomo è irrevocabile

A stabilirlo è la Consulta chiamata a valutare la legittimità della previsione che, nell’ambito della procreazione medicalmente assistita, stabilisce la irrevocabilità del consenso dell’uomo dopo la fecondazione dell’ovulo: «L’uomo, nel caso della procreazione medicalmente assistita, non può revocare il suo consenso dopo la fecondazione». Con la sentenza n. 161 del 2023 (redattore Luca Antonini) è stata ritenuta non fondata la questione sollevata, giudicando non irragionevole il bilanciamento operato dal legislatore nel censurato art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004.

Secondo quanto stabilito dalla Consulta, nel caso di procreazione assistita, il consenso dell'uomo è irrevocabile anche dopo la separazione.
Embrione, ecografia (Getty Images).

Cosa dice la sentenza

Secondo quanto riportato nella sentenza «l’accesso alla procreazione medicalmente assistita comporta per la donna il grave onere di mettere a disposizione la propria corporalità, con un importante investimento fisico ed emotivo in funzione della genitorialità che coinvolge rischi, aspettative e sofferenze, e che ha un punto di svolta nel momento in cui si vengono a formare uno o più embrioni». Infatti «Corpo e mente della donna sono quindi inscindibilmente interessati in questo processo, che culmina nella concreta speranza di generare un figlio, a seguito dell’impianto dell’embrione nel proprio utero. A questo investimento, fisico ed emotivo, che ha determinato il sorgere di una concreta aspettativa di maternità, la donna si è prestata in virtù dell’affidamento in lei determinato dal consenso dell’uomo al comune progetto genitoriale».

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