Garante privacy: «Non condividere il video della violenza di Palermo»

Il Garante privacy ha messo in guardia sulle conseguenze, anche di natura penale, della diffusione e condivisione dei dati personali della vittima dello stupro di Palermo e dell’eventuale video realizzato. A seguito di numerose notizie stampa su una “caccia alle immagini” scatenatasi nelle chat, l’Autorità – con due provvedimenti d’urgenza – ha rivolto un avvertimento a Telegram e alla generalità degli utenti della piattaforma, affinché venga garantita la necessaria riservatezza della vittima, evitando alla stessa un ulteriore pregiudizio connesso alla possibile diffusione di dati idonei a identificarla.

I risvolti penali e l’art.734 bis

L’autorità ha spiegato che, la possibile diffusione di dati idonei a identificarla, anche indirettamente, è in contrasto, peraltro, con le esigenze di tutela della dignità della ragazza. Il Garante ha ricordato che la diffusione e la condivisione del video costituiscono una violazione della normativa privacy, con conseguenze anche di carattere sanzionatorio, e ha evidenziato i risvolti penali della diffusione dei dati personali delle persone vittime di reati sessuali (art. 734 bis del codice penale).

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