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La Corte Ue boccia i respingimenti al confine in Francia
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha bocciato i respingimenti dei migranti da parte della Francia alle frontiere interne. In una sentenza sul ricorso di diverse associazioni francesi, i giudici di Lussemburgo hanno evidenziato che «la direttiva Ue rimpatri va sempre applicata, anche nel caso di controlli ai confini interni» ripristinati temporaneamente da uno Stato membro. La Corte ha evidenziato che i migranti irregolari devono pertanto «poter beneficiare di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio. L’allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza».
Un governo nazionale deve rispettare le norme della direttiva Ue sui rimpatri
I togati di Lussemburgo hanno sottolineato che, nel caso in cui un Paese membro decida di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne, un governo nazionale può sì adottare un provvedimento di respingimento «sulla sola base del codice di Schengen», ma «ai fini dell’allontanamento» dei migranti irregolari è comunque tenuto a rispettare «le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva rimpatri».
Il provvedimento vale anche quando un migrante entra in uno Stato prima di aver effettuato i controlli alla frontiera
La direttiva comunitaria in questione, ha spiegato la Corte Ue, «si applica a qualunque cittadino di un Paese terzo che sia entrato nel territorio di uno Stato membro senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza», e vale anche qualora un migrante «sia entrato» in detto territorio nazionale «ancor prima di aver attraversato un valico di frontiera in cui i controlli vengono effettuati». I giudici hanno precisato che «solo eccezionalmente la direttiva rimpatri consente agli Stati membri di escludere i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare» e, «se è vero che ciò avviene in particolare quando» i migranti «sono sottoposti a una decisione di respingimento a una frontiera esterna di uno Stato membro, lo stesso non vale quando sono sottoposti a una decisione di respingimento a una frontiera interna di uno Stato membro, anche qualora siano stati ripristinati i controlli».